Il decreto AVA impone un tetto alla didattica assistita erogabile da un ateneo.
La didattica assistita “include, oltre alle ore riguardanti le lezioni frontali, anche quelle riservate a esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore dedicate alle “repliche” di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti).”
Ogni ateneo, per avere l’accreditamnento, deve erogare un numero di ore di didattica assistita minore o uguale ad un tetto (DID):
Massimo di ore di didattica assistita erogabile (DID) = (120 x Nprof + 90 x Npdf + 60 x Nric) x (1 + 0.30).
Il tetto si applica a livello di ateneo. Dipende unicamente dall’organico dell’ateneo: professori, a tempo pieno (Nprof) e definito (Npdf) e ricercatori (Nric), inclusi quelli a tempo determinato. L’ultimo parametro riguarda la didattica a contratto, al massimo il 30% del totale.
[…] [3]). Qui giova ricordare che l’ateneo ha scelto di applicare a livello di dipartimento il requisito DID di ateneo sulle ore massime erogabili, ulteriormente diminuito di un certo numero di ore tenute […]